Le spese del giudizio non possono essere compensate sulla scorta del semplice richiamo a “giusti e fondati motivi”, perciò con motivazione di stile e sostanzialmente tautologica, nè possono essere automaticamente tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano: al contrario le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263), devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.