La compensazione delle spese del giudizio deve essere motivata con riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa [Cass. Civ., sez. 6, 12 maggio 2016 n. 9715].

Le spese del giudizio non possono essere compensate sulla scorta del semplice richiamo a “giusti e fondati motivi”, perciò con motivazione di stile e sostanzialmente tautologica, nè possono essere automaticamente tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano: al contrario le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263), devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

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