L’art. 10 della Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia reitera l’errore sulla decorrenza del termine per impugnare.

L’art. 10 della circolare 23 ottobre 2015, recante “Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice“, è praticamente identico all’art. 10 della precedente circolare 28 ottobre 2014, interamente sostituita da quella attuale (cfr. la tabella sottoriportata con il testo a confronto).
Si reitera così l’errore dell’anno scorso circa la decorrenza del termine per impugnare, per il quale viene erroneamente indicato come dies a quo quello in cui perviene la comunicazione di cancelleria, in contrasto con quanto dispone l’art. 133 comma 2 c.p.c. (cfr. il nostro commento del 4-11-2014)
A tale errore già aveva posto rimedio la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 25662/2014 (da noi massimata e pubblica in questo sito), ma per una evidente svista non se ne è tenuto conto nella emanazione della ultima circolare.

[Armando Argano - 24 ottobre 2015]
(ringrazio per la segnalazione l’Avv. Francesco Fusco di Fondi)

Art. 10
Circ. Min. Giustizia
28 ottobre 2014
Art. 10
Circ. Min. Giustizia
23 ottobre 2015
Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. C.p.c., come modificato dall’art. 16 d.l. 179/12. La norma richiamata, infatti, così dispone: “Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione d ell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”.
Solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice (laddove questo sia nativamente cartaceo) consente, infatti, l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione.
Si segnala, a tal proposito, che l’art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione del l’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.
Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall’art. 16 d.l. n. 179/2012. La norma richiamata, infatti, così dispone: “Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”.
Solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento cartaceo del giudice consente, infatti, l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione.
Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 45, lett. b), d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.

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