Ministero della Giustizia – Nota 12 maggio 2015 Prot. VI-DOG/404/03-1/2015/CA – Termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare ex art. 557 c.p.c., nell’ipotesi che l’atto di pignoramento sia stato notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

Ministero della Giustizia – Nota 12 maggio 2015 – Termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare ex art. 557 c.p.c., nell’ipotesi che l’atto di pignoramento sia stato notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/404/03-1/2015/CA

EGR. AVV. C/O STUDIO LEGALE FORO DI MILANO
e, p.c.
AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – sede
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Roma

Oggetto: Quesito – Termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare ex art. 557 c.p.c., nell’ipotesi che l’atto di pignoramento sia stato notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. – Parere.

In riscontro alla Sua richiesta di chiarimenti di cui all’e-mail del 23 aprile 2015 inerente alla materia in oggetto, e in particolare se la decorrenza dei 15 giorni debba essere calcolata “dalla consegna pura e semplice dell’originale” dell’atto di pignoramento immobiliare al creditore o “dal perfezionamento della notifica” del predetto atto avvenuta ai sensi dell’art. 143 c.p.c., si rileva quanto segue.

Il novellato art. 557 c.p.c. prevede in maniera generica, al primo comma, che eseguita l’ultima notificazione, “l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, mentre al secondo comma statuisce che il creditore “deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento.”

Dal tenore letterale della norma in esame, si evince chiaramente che il legislatore dà la facoltà di scegliere il momento in cui andare a ritirare dall’Ufficio NEP l’atto di pignoramento immobiliare già eseguito dall’Ufficiale giudiziario.

Nel caso in cui la notifica del menzionato atto al debitore non sia andata a buon fine per irreperibilità e ciò costringe il creditore ad una rinotifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. che “si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”, sta alla parte procedente ritirare dall’Ufficio NEP l’atto in questione nel momento più opportuno, vale a dire quando la predetta notifica si è perfezionata nei termini di legge.

E ciò è ulteriormente avallato dalla circostanza che essendo il difensore della parte procedente a richiedere all’Ufficio NEP la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare con la procedura prevista dal citato art. 143 c.p.c., si presume che lo stesso difensore sia a conoscenza dei termini previsti per risultare eseguita la notificazione di cui trattasi.

Il ritiro dell’atto di pignoramento immobiliare, la cui notifica si sia già perfezionata con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 143 c.p.c., consentirà alla parte procedente di iscrivere a ruolo la relativa procedura esecutiva nel rispetto del termine dei 15 giorni fissati dal citato art. 557 c.p.c..

Roma, 12 maggio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli

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